La Camera Arbitrale della Camera di Mediazione Nazionale Italiana è nata sulla scia del successo della Camera di Mediazione stessa nella risoluzione delle controversie non contenziosa. Sin dalla nascita essa si è costantemente evoluta ed adeguata alle intervenute modifiche normative del settore.
In conformità alle norme dettate dal Codice di Procedura Civile ed alla legge di riforma dell'arbitrato, essa si propone di offrire agli operatori economici un efficace strumento nella prevenzione e soluzione di controversie in ambito civilistico.
In particolare essa si offre come particolarmente vantaggiosa nel caso in cui le Parti non abbiano raggiunto un accordo soddisfacente dinanzi ad una sede della Camera di Mediazione Nazionale e necessitino di un giudizio che sia risolutivo.
Tale organismo si pone quale valida alternativa alla giustizia ordinaria, fornendo agli "utenti" dello strumento arbitrale una serie di vantaggi che possono, sostanzialmente, cosi' riassumersi:
A) RAPIDITÀ DECISIONALE: rispetto ai cinque anni o più (durata media di una causa civile) necessari per ottenere una sentenza di un giudice ordinario, il lodo arbitrale deve essere emesso entro il termine massimo di duecentoquaranta giorni, conformemente a quanto disposto dalla specifica normativa in materia. Tale rapidità nell'ottenimento della decisione arbitrale comporta evidenti benefici per l'imprenditore che è , così, in grado di eliminare buona parte dei cosiddetti "crediti in sofferenza" ottenendo il ristoro degli stessi in tempi brevi e la possibilità di reimmetterli nel "capitale circolante" dell'azienda;
B) COSTI CONTENUTI: il costo omnicomprensivo di tutte le spese e gli onorari che un operatore economico dovrà affrontare per sottoporre una controversia alla decisione della Camera Arbitrale Italiana è particolarmente contenuto rispetto a quello mediamente sostenuto per una causa civile, applicandosi i Parametri approvati con Decreto Ministeriale del Ministero della Giustizia n.ro 55 del 10 marzo 2014, ridotti di una percentuale a seconda del valore e della difficoltà della controversia.
C) COMPETENZA TECNICA E INDIPENDENZA DEGLI ARBITRI: è la peculiarità della Camera Arbitrale della Camera di Mediazione Nazionale Italiana. L'Albo degli Arbitri, infatti, composto di professionisti, magistrati e docenti universitari di consolidata esperienza e capacità, è suddiviso per materie di specializzazione dei singoli arbitri. In tal modo viene garantita l'assoluta competenza tecnico-professionale degli arbitri stessi.
Tra l'altro, essendo la Camera Arbitrale della Camera di Mediazione Nazionale Italiana. un organismo indipendente e apolitico, garantisce la indiscussa imparzialità dei soggetti giudicanti.
L'attività arbitrale viene svolta sull'intero territorio nazionale, attraverso uffici distaccati che operano in tutte le regioni italiane, oltre che all'estero.
Il meccanismo attraverso il quale una controversia può essere deferita alla la Camera Arbitrale della Camera di Mediazione Nazionale Italiana è duplice:
1) in una prima (e maggiormente diffusa) ipotesi, l'operatore economico inserisce nella propria modulistica contrattuale una clausola compromissoria "ad hoc" (contenuta nel nostro sito web www.cameradimediazionenazionale.it) a mezzo della quale viene demandata ad arbitri la soluzione di eventuali controversie nascenti;
2) in una seconda ipotesi, le parti di un contratto che non contiene già la clausola compromissoria ed in relazione al quale è già sorta una controversia, decidono concordemente di affidare la soluzione della stessa, ad esempio nel caso in cui le Parti non abbiano raggiunto un accordo soddisfacente dinanzi ad una sede della Camera di Mediazione Nazionale e necessitino di un giudizio che sia risolutivo, anziché al Giudice ordinario, alla Camera Arbitrale della Camera di Mediazione Nazionale Italiana. Ciò' avviene attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo, il cosiddetto patto di compromesso.
In entrambi i casi sopra menzionati la controversia potrà essere deferita ad un Arbitro unico ovvero ad un Collegio Arbitrale, anche a seconda del valore della controversia.
In particolare, qualora le parti dovessero concordare circa la scelta dell'arbitro unico, quest'ultimo verrà nominato tra i nominativi che formano l'Albo.
In alternativa ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro (sempre nell'ambito dell'Albo) mentre il Presidente del Collegio verrà nominato di comune accordo tra le parti stesse, ovvero a cura della Camera Arbitrale della Camera di Mediazione Nazionale Italiana.
Il lodo verrà emesso entro duecentoquaranta giorni dalla costituzione formale dell'organo giudicante ed avrà, (nel caso di arbitrato rituale), una volta omologato, la stessa efficacia di una sentenza civile.
Le formalità procedurali della Camera Arbitrale, meglio descritte nel nostro sito www.cameradimediazionenazionale.it prevedono una udienza preliminare nel corso della quale verrà esperito un tentativo di conciliazione tra le parti con intuitivi vantaggi sia in termini di risparmio di tempo che di costi di procedura.
Soltanto qualora il suddetto tentativo di conciliazione non dovesse sortire un effetto positivo l'arbitro o il Collegio, a seguito di una regolare istruttoria (e comunque nel termine di duecentoquaranta giorni), emetteranno il relativo lodo.